Firmare una rottura consensuale del contratto di lavoro con un dipendente quando si sta valutando un PSE: attenzione ai pericoli!
La rottura consensuale del contratto è nulla quando è provato che, alla data della sua conclusione, il datore di lavoro aveva nascosto al lavoratore l’esistenza di un PSE in corso, prevedendo l’eliminazione della sua posizione, e che tale occultamento é stato un fattore determinante per il consenso del lavoratore.
La rottura consensuale del contratto non può essere imposta da nessuna delle parti.
Come ogni altro accordo, la rottura consensuale del rapporto di lavoro deve essere liberamente negoziata, ed il consenso del dipendente deve essere esente da frodi, violenze o errori (Codice Civile francese, art. 1130).
Ciò significa che una rottura consensuale del contratto viziata da un vizio del consenso può essere annullata dal giudice, e tale annullamento produrrà in tal caso gli effetti di un licenziamento senza causa reale e grave.
La Corte di Cassazione ha recentemente pronunciato una sentenza (Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 19-18.549) in cui conferma la posizione dei giudici d’appello che avevano constatato l’esistenza di una frode da parte di un datore di lavoro nel contesto della rottura consensuale del contratto con uno dei suoi dipendenti.
La rottura consensuale nel caso di specie
In questo caso, il datore di lavoro e il dipendente avevano firmato una rottura consensuale del contratto. Il dipendente aveva successivamente richiesto l’annullamento di tale rottura consensuale e il pagamento di varie somme a titolo di rivendicazioni salariali e di risarcimento danni, ritenendo che il suo consenso fosse viziato dall’occultamento da parte del datore di lavoro dell’imminenza dell’avvio di una procedura di licenziamento collettivo (PSE) al momento della conclusione della rottura consensuale .
La Corte d’Appello ha confermato l’esistenza di questa frode e ha annullato l’accordo di risoluzione per i seguenti motivi: il datore di lavoro sapeva, prima della firma della rottura consensuale del contratto di lavoro, che era in preparazione un piano di salvaguardia dell’impiego (PSE) che prevedeva licenziamenti collettivo , e che non poteva affermare di non essere a conoscenza del fatto che la posizione del dipendente, con il quale era in discussione, sarebbe stata eliminata nell’ambito di questo piano.
La tesi del datore di lavoro si basava sul fatto che alla data di conclusione dell’accordo di rottura consensuale del contratto di lavoro non era stata presa alcuna decisione di avviare una procedura di licenziamento collettivo per motivi economici.
La Corte d’Appello si è limitata a sottolineare, senza precisare, che il datore di lavoro sapeva, prima della firma della rottura consensuale che la posizione del dipendente sarebbe stata abolita nell’ambito di questo PSE e che il dipendente avrebbe beneficiato di misure più favorevoli di quelle offertegli nell’ambito della rottura consensuale del contratto .
Il datore di lavoro, dinanzi alla Corte di Cassazione, ha ricordato che, affinché vi sia frode, le manovre praticate da una delle parti “devono essere tali che sia ovvio che, senza queste manovre, l’altra parte non avrebbe contratto” e che cio’ non erastato dimostrato dinanzi ai giudici d’appello.
Ma la Corte di Cassazione ha comunque convalidato a tutti gli effetti la decisione della Corte d’Appello.
Nella sa motivazione la Suprema Corte Francese ha ritenuto, “per una valutazione sovrana degli elementi di fatto e delle prove ad essa sottoposte, che il datore di lavoro avesse nascosto al lavoratore l’esistenza, alla data della conclusione del contratto di licenziamento, di un PSE in corso di elaborazione, che prevedeva la soppressione della sua posizione, e che tale occultamento era stato un fattore determinante per il consenso del lavoratore”.
In conclusione, la Corte di Cassazione francese, ha con questa sentenza deciso di sanzionare la pratica assai frequente, utilizzata da diversi datori di lavoro, di negoziare delle rotture consensuali dei contratti di lavoro, prima di lanciare una procedura di licenziamento economico collettivo.