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LA DURATA DEL PERIODO DI PRESCRIZIONE

La Corte di Cassazione, in più sentenze del 2021, ha stabilito che la durata del termine di prescrizione delle azioni in materia di diritto di lavoro dipende dalla natura della pretesa contestata. I termini di prescrizione applicabili alle azioni legali promosse davanti al tribunale del lavoro sono stabiliti in vari testi generali con deroghe. Il risultato è un sistema complesso. A volte è discutibile quale sia il termine applicabile. La Corte di Cassazione cerca di chiarire la situazione in diverse sentenze del 30 giugno 2021, dando una nuova lettura dei testi e applicandola a casi pratici.

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REGOLE DI LEGGE sulla prescrizione:

In particolare, riassumendo le regole applicabili al diritto francese, le azioni in materia di beni immobili e reali si prescrivono in 5 anni dal giorno in cui il titolare di un diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che hanno dato origine al diritto, mentre il termine di prescrizione annuale di 12 mesi si applica alle azioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro.

Le azioni relative all’esecuzione del contratto di lavoro dopo 2 anni dal giorno in cui il titolare di un diritto è venuto a conoscenza dei fatti che gli consentono di esercitarlo. Tuttavia, questo stesso articolo esclude dal suo campo di applicazione le azioni per il risarcimento dei danni alla persona (10 anni) e le azioni basate sulla discriminazione (5 anni) o sulle molestie sessuali o morali.

Per quanto riguarda le azioni di pagamento o recupero dei salari, il Codice del Lavoro prevede un periodo di prescrizione di 3 anni a partire da ogni data di retribuzione per l’importo dovuto a tale data o, in caso di risoluzione del contratto, per le somme dovute nei 3 anni precedenti la risoluzione del contratto.

Infine, un’azione per il risarcimento del danno derivante da discriminazione si prescrive dopo 5 anni.

I termini di prescrizione variano a seconda dell’oggetto principale della richiesta di risarcimento. In particolare, la sezione sociale della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui la determinazione del termine di prescrizione dipende dalla natura del credito.

Nella prassi giurisprudenziale ci sono, tuttavia, dei casi limite in cui l’oggetto principale della richiesta giudiziale non è così chiaro.

PRESCRIZIONE E RICHIESTA DI PAGAMENTO DI STIPENDI ARRETRATI:

Rispetto a tale domanda posta dal dipendente, come si è visto, il termine normalmente prescritto dalla legge è di 3 anni. La corte ha ritenuto, nei casi enunciati in seguito, a titolo esemplificativo, che i dipendenti abbiano presentato come principale oggetto dell’azione legale la richiesta del pagamento delle retribuzioni arretrate e che, dunque, le altre domande fossero solo contestazioni secondarie portate a supporto di tale richiesta. La Corte, quindi, facendo valere il principio per cui la durata del periodo di prescrizione viene determinata dalla natura della richiesta, ha applicato in tali casi il termine di prescrizione di diritto comune di 3 anni. In particolare, tale ragionamento è stato avanzato nel:

  • Caso di rivendicazione basata sulla nullità di un contratto a tempo determinato (arrêt n° 18-23.932)
  • Caso di richiesta di riqualificazione di un contratto part-time o di riclassificazione ( arrêt n° 19-10.161)
  • Rivendicazione basata sulla disparità di trattamento ( arrêt n° 20-12.960).
PRESCRIZIONE: RICHIESTA DI RIQUALIFICAZIONE DI UN CONTRATTO:

Nel caso la richiesta di riqualificazione di un contratto di lavoro sia l’oggetto principale dell’azione legale e, in quanto tale, collegata a un’azione relativa all’esecuzione del contratto di lavoro, viene soggetta al periodo di prescrizione legale di due anni a partire dalla fine dell’ultimo contratto (arrêt n° 19-16.655).

PRESCRIZIONE: AZIONE BASATA SULLA DISCRIMINAZIONE:

Secondo la Camera sociale, nel caso n° 19-14.543, la richiesta di pagamento di un bonus relativo alla cd. Médaille du travail (un riconoscimento onorifico sul posto di lavoro), basata su atti di discriminazione in base all’età, rientra nel periodo di prescrizione quinquennale dell’articolo L 1134-5 sopra citato, nella misura in cui lo scopo di questa azione è quello di compensare un danno derivante da tali atti. Anche in questo caso si tratta di un’applicazione del principio secondo cui la determinazione del termine di prescrizione dipende dalla natura della richiesta.

È bene ricordare, infatti, che quando sono previsti regimi di prescrizione speciali, come nei casi di discriminazione, i termini di prescrizione specifici si applicano escludendo tutti gli altri.

 

 

Avvocato Aurora Visentin

Avvocato italiano in Francia specializzata in diritto del lavoro. Svolgo la mia attività a Parigi e a Milano. Attraverso il mio studio legale italo-francese assisto le società italiane che hanno interessi commerciali in Francia e le società Francesi che operano nel mercato italiano.

Avvocato Aurora Visentin