Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma normale e generale del rapporto di lavoro. Per definizione, non specifica la data in cui cessa. Può cessare a seguito di una decisione unilaterale del datore di lavoro (licenziamento per motivi personali o economici, pensionamento) o del lavoratore (dimissioni, pensionamento), o per via di un motivo esterno alle parti (per es. forza maggiore).
Può anche cessare per accordo tra le parti in base alla “rupture conventionnelle” concetto introdotto dalla legge n. 2008-596 del 25 giugno 2008.
Se è concluso per un lavoro a tempo pieno, il contratto a tempo indeterminato può non essere un contratto scritto, salvo accordi contrari.
In quali casi un contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere concluso?
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma normale e generale del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve quindi utilizzare questo tipo di contratto, salvo se può giustificare una situazione che permette l’uso di un altro tipo di contratto, come un contratto a tempo determinato o un contratto di lavoro temporaneo.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere concluso per un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
Quale forma dovrebbe avere il contratto di lavoro a tempo indeterminato?
Il contratto a tempo indeterminato può essere non scritto (salvo disposizione convenzionale contraria che impone un contratto scritto). Tuttavia, se il contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno rimane orale, il datore di lavoro è obbligato a consegnare al lavoratore un documento scritto contenente le informazioni contenute nella dichiarazione pre-assunzione inviata all’URSSAF.
Il contratto di lavoro scritto deve essere redatto in francese. Tuttavia, può succedere che il lavoro oggetto del contratto possa essere designato solo da un termine straniero senza equivalente in francese; in questo caso, il contratto di lavoro deve includere una spiegazione in francese del termine straniero.
Se il lavoratore è straniero e il contratto è in forma scritta, su richiesta del lavoratore viene redatta una traduzione del contratto nella sua lingua. Entrambi i testi fanno fede in giudizio. In caso di divario tra i due testi, solo il testo redatto nella lingua del dipendente straniero può essere invocato contro quest’ultimo.
Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i contratti di lavoro, conclusi a tempo indeterminato o meno.
Qual è il contenuto del contratto a tempo indeterminato?
Spetta al datore di lavoro e al lavoratore dipendente determinare il contenuto del contratto di lavoro e le clausole specifiche che possono essere incluse a seconda delle circostanze (clausola di mobilità, clausola di non concorrenza, ecc.), tenendo presente, tuttavia, che:
- le clausole contrarie all’ordine pubblico sono vietate: clausola di celibato, remunerazione inferiore al salario minimo, clausola discriminatoria, ecc;
- i contratti che devono essere in forma scritta devono necessariamente includere almeno le informazioni previste dal Codice del Lavoro. Sono menzionati i contratti di lavoro a tempo determinato o temporaneo, ma anche, nel caso di contratti a tempo indeterminato, quelli conclusi a tempo parziale o quelli intermittenti.
Come il contratto di lavoro a tempo indeterminato può cessare?
Il contratto a tempo indeterminato è caratterizzato dall’assenza di termine di durata. Può quindi cessare solo per volontà di una delle parti (licenziamento, dimissioni, pensionamento, pensionamento volontario), per accordo tra le parti (in particolare nell’ambito del meccanismo di “rupture conventionnelle” introdotto dalla legge del 25 giugno 2008) o per forza maggiore.
Può anche, in condizioni molto specifiche, dar luogo ad una richiesta di recesso giudiziario da parte del lavoratore dipendente, quando quest’ultimo ritiene che il datore di lavoro non abbia adempiuto ai suoi obblighi (questa richiesta deve essere presentata davanti al Tribunale del lavoro) o ad una presa d’atto della cessazione. In quest’ultimo caso, il lavoratore dipendente, ritenendo che il datore di lavoro abbia mancato ai propri obblighi, prende atto della cessazione del contratto e lo comunica per iscritto al proprio datore di lavoro: questa cessazione produrrà quindi gli effetti di un licenziamento senza giusta causa se i fatti invocati (l’inadempimento del datore di lavoro) lo giustificano, o, in caso contrario, di dimissioni, questa valutazione essendo fatta dal Tribunale del lavoro.
Il verificarsi di un evento esterno irresistibile che rende impossibile continuare il contratto di lavoro è considerato un caso di forza maggiore, che permette al datore di lavoro di essere esonerato da tutti o parte degli obblighi derivanti dalla cessazione di un contratto di lavoro.