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Contratto a distanza: informazioni al consumatore

Prima di concludere un contratto a distanza, il professionista deve fornire  un certo numero di informazioni al consumatore in modo leggibile e comprensibile (C. cons. art. L 221-5, in recepimento della Dir. 2011/83 UE del 25-11-2011 art. 6, 1). Il professionista deve fornire queste informazioni al consumatore con qualsiasi mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata (C. cons. art. L 221-11, che recepisce l’art. 8, 1).

Queste disposizioni richiedono che il professionista trasmetta queste informazioni al consumatore in modo tale che vengano presentate automaticamente al consumatore, cioè senza che questi debba compiere alcuna azione, e in particolare senza che il consumatore debba cliccare su un link ipertestuale?

Ritenendo che questo fosse il caso, la DGCCRF ha ordinato a Cdiscount e Nature & Découverte di fornire al consumatore le informazioni legali precontrattuali direttamente e non più tramite collegamento ipertestuale, come avevano fatto fino a quel momento.

Le due decisioni di ingiunzione sono state annullate dal giudice amministrativo: la DGCCRF avrebbe dovuto verificare se il fatto di rendere disponibili tali informazioni tramite un collegamento ipertestuale non potesse essere considerato un mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata dal professionista interessato, in modo da costituire una pratica conforme ai requisiti di legge (TA Bordeaux del 23-11-2021). Inoltre, l’amministrazione non poteva basare la sua decisione su un parallelo con le disposizioni che richiedono la conferma diretta per iscritto delle informazioni dopo la conclusione del contratto a distanza (C. cons. art. L 221-13 e Dir. 97/7/CE del 20-5-1997), poiché tali disposizioni non sono applicabili all’obbligo di informazione precontrattuale (TA Versailles del 22-11-2021).

Per quanto riguarda i contratti a distanza, il commerciante è tenuto a diversi obblighi di informazione:

  • prima del contratto, deve fornire un elenco completo di informazioni al consumatore che siano chiare e comprensibili, che devono essere fornite o messe a disposizione del consumatore in una forma adeguata al mezzo di comunicazione a distanza utilizzato dal professionista (C. cons. art. L 221-5 cit.);
  • quando il contratto è concluso per via elettronica, le caratteristiche del prodotto, il suo prezzo e la durata del contratto devono essere comunicati al consumatore immediatamente e direttamente prima del suo obbligo di pagamento (C. cons. art. L 221-14); anche per questi contratti, e al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, il professionista deve indicare in modo chiaro e leggibile se si applicano restrizioni alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati;
  • infine, dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna o prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, le informazioni precontrattuali di cui all’articolo L 211-5 devono essere confermate su un supporto durevole (C. cons. art. L 221-13, derivante dalla trasposizione del contratto a distanza). L 221-13, risultante dal recepimento della Direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, art. 5, abrogato dalla Direttiva 2011/83).
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Le informazioni al consumatore fornite con un link ipertestuale

Per quanto riguarda queste ultime disposizioni, è stato stabilito che la pratica di rendere le informazioni al consumatore accessibili solo tramite un link ipertestuale sul sito web della società interessata non soddisfa i requisiti legali (CGUE 5-7-2012 aff. 49/11: RJDA 10/12 n° 843). L’amministrazione ha ritenuto di dover estendere questo divieto di utilizzo di un collegamento ipertestuale a tutti i casi, e in particolare alle informazioni precontrattuali (in questo senso, ad esempio, https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/achat-distance-information-consommateur-commande).

È questa posizione, su cui si sono basate le decisioni di ingiunzione, che viene condannata dal giudice amministrativo in questo caso: la giurisprudenza europea che vieta l’uso di collegamenti ipertestuali è stata infatti emessa applicando una disposizione che riguarda solo la conferma scritta del contratto e fa espressamente riferimento alla fornitura di tali informazioni da parte del professionista (art. L 211-13) o alla loro ricezione da parte del professionista. L 211-13) o alla sua ricezione da parte del consumatore (Dir. 97/7 art. 5) su un supporto durevole; tuttavia, l’art. L 211-5 prevede espressamente la possibilità di metterle a disposizione del consumatore in una forma adeguata al mezzo di comunicazione a distanza utilizzato.

Di per sé, rendere disponibili le informazioni al consumatore tramite un collegamento ipertestuale non sarebbe quindi contrario all’obbligo di informazione precontrattuale. Naturalmente, sarà necessario verificare caso per caso che tale presentazione sia adeguata al mezzo di comunicazione utilizzato e non pregiudichi il requisito di chiarezza e leggibilità delle informazioni.

Avv. Aurora Visentin

Avvocato a Parigi

Avvocato Aurora Visentin

Avvocato italiano in Francia specializzata in diritto del lavoro. Svolgo la mia attività a Parigi e a Milano. Attraverso il mio studio legale italo-francese assisto le società italiane che hanno interessi commerciali in Francia e le società Francesi che operano nel mercato italiano.

Avvocato Aurora Visentin