Nel diritto francese, il principio generale è chiaro: la giurisprudenza più costante considera che l’esistenza di una carica sociale (es: presidente, amministratore delegato, …) non esclude a prescindere l’esistenza di un contratto di lavoro (Cass., 25 gennaio 1957, n. 851, bull. civ. IV, n. 83; Cass., soc, 19 ottobre 1978, n. 77-
13338; Cass., soc. 27 maggio 1983, n. 81-40059).
1. I requisiti per il cumulo tra contratto di lavoro subordinato e cariche sociali
Vi sono due serie di requisiti per il cumulo tra contratto di lavoro subordinato e cariche sociali:
- i requisiti di merito;
- i requisiti di forma.
Per quanto riguarda i requisiti di merito, il soggetto titolare di una carica sociale e che pretende essere anche un lavoratore subordinato dell’impresa deve provare il carattere reale di tale contratto di lavoro subordinato ed in particolare l’esistenza di un vincolo di subordinazione e la possibilità di individuare le mansioni subordinate (Cass., soc, 5 février 1981, n°79-14.798). In effetti, non è possibile considerarsi lavoratore subordinato “sotto la propria autorità”. Un dirigente “lavoratore subordinato” che dispone di tutti i poteri nella società non sarà considerato lavoratore subordinato. Pertanto, il carattere subordinato delle mansioni è apprezzato discrezionalmente dal giudice del merito.
Inoltre, occorrerà provare anche la diversa retribuzione in virtù del contratto di lavoro subordinato e della carica sociale ricoperta.
Nelle SRL, gli amministratori maggioritari o gli amministratori che dispongono del 50% delle quote non possono cumulare la loro carica ed un contratto di lavoro subordinato. Negli altri casi, il cumulo è possibile rispettando i requisiti di cui sopra.
Nelle SPA, il contratto di lavoro subordinato è nullo quando tale contratto si rivela posteriore alla costituzione della società in occasione della quale l’interessato era già stato nominato amministratore. A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che l’anteriorità deve essere apprezzata con riferimento alla data della firma dello statuto. In questo caso, l’amministratore nominato nel momento della creazione della società non può al contempo essere un lavoratore subordinato della stessa.
Per quanto riguarda i requisiti di forma, essi si differenziano a seconda della forma della società. Nelle SPA, anche se il contratto di lavoro è valido nel merito, esso è comunque sottoposto ad autorizzazione del consiglio di amministrazione a pena di nullità. Nelle sociétés par actions simplifiées (SAS) o nelle sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU), nulla vieta il cumulo di un contratto di lavoro subordinato e di una carica sociale nel limite dei requisiti già esposti (vincolo di subordinazione ecc). Nelle SRL, si consiglia di convocare un’assemblea. In effetti, l’articolo L.223-19 del Codice di commercio prevede l’approvazione a posteriori delle convenzioni tra la società ed il dirigente intervenute nell’anno.
La legge prevede inoltre l’approvazione della remunerazione. Il primo stipendio è previsto nel contratto di lavoro autorizzato. Invece, per quanto concerne l’aumento dello stipendio, tale aumento è anch’esso sottoposto all’autorizzazione del consiglio di amministrazione così come gli altri vantaggi in natura.
2. Le conseguenze del cumulo tra il contratto di lavoro subordinato e le cariche sociali
Il soggetto che cumula una carica sociale ed un contratto di lavoro subordinato può percepire sia uno stipendio per le mansioni tecniche che svolge nell’ambito del suo contratto di lavoro che una retribuzione per la carica sociale che ricopre.
In presenza di un contenzioso relativo al contratto di lavoro, la competenza esclusiva è del Conseil des Prud’hommes quando si tratta di un contratto di lavoro di diritto privato. Il Conseil des Prud’hommes è in particolar modo competente per pronunciarsi sull’esistenza o meno del contratto di lavoro conteso.
Inoltre, è utile precisare che lo svolgimento della carica sociale e del contratto di lavoro sono indipendente ossia la cessazione della carica sociale non determina ipso facto la cessazione del contratto di lavoro subordinato così come la cessazione del contratto di lavoro non determina necessariamente la cessazione della carica sociale.