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Diritto del lavoro in Francia: i principali provvedimenti previsti dal progetto di legge sul mercato del lavoro

In questo articolo l’Avvocato Aurora Visentin, avvocato italiano e Francese con studio a Parigi, specializzata in diritto del lavoro francese esamina i principali punti affrontati dal progetto di legge sul mercato del lavoro depositato dal Governo in Francia.

L’assicurazione contro la disoccupazione, la modulazione del contributo di disoccupazione, la convalida dell’esperienza acquisita e le elezioni professionali sono i temi principali del disegno di legge sulle misure di emergenza relative al funzionamento del mercato del lavoro in vista della piena occupazione.

Il disegno di legge sul mercato del lavoro è stato presentato dal governo e registrato all’Assemblea nazionale il 7 settembre 2022. L’esame in seduta pubblica dovrebbe iniziare lunedì 3 ottobre, dato che il Governo ha avviato la procedura accelerata su questo testo.

  1. Avviata la riforma del sussidio di disoccupazione

    Accantonata temporaneamente la determinazione della parità delle norme sul sussidio contro la disoccupazione
    Il Governo intende derogare alle regole di determinazione della parità delle misure di applicazione del regime di assicurazione contro la disoccupazione.

Ai sensi degli articoli L 5422-20 e L 5422-20-1 del Codice del lavoro, le misure di attuazione delle disposizioni legislative relative al regime di assicurazione contro la disoccupazione sono normalmente definite da un accordo concluso tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e successivamente approvato dal Primo Ministro.

Questo accordo viene negoziato sulla base di un documento quadro elaborato dal governo dopo aver consultato le parti sociali. In linea di principio, solo se le trattative comuni falliscono o se l’accordo non viene approvato, le regole del sussidio contro la disoccupazione vengono stabilite per decreto dal Consiglio di Stato.

Le regole attuali, stabilite dal decreto 2019-797 del 26 luglio 2019 a seguito del fallimento dei negoziati congiunti, si applicano fino al 1° novembre 2022.

Il disegno di legge prevede che il Governo possa, a partire dal 1° novembre 2022 e previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale e interprofessionale, stabilire le misure di attuazione delle disposizioni legislative relative al regime contro la disoccupazione con decreto del Consiglio di Stato. Le misure così determinate saranno applicabili fino a una data da stabilire con decreto e al massimo fino al 31 dicembre 2023.

Quali regole per l’indennità di disoccupazione a partire da novembre 2022?

Secondo la cartella stampa del Ministero del Lavoro sul disegno di legge, l’obiettivo non è solo quello di prorogare l’applicazione delle attuali norme sull’assicurazione contro la disoccupazione fino al 31 dicembre 2023, ma anche di adattarle, in consultazione con le parti sociali, in modo da renderle più rispondenti alla situazione economica: più protettive quando l’attività rallenta e più incoraggianti per il ritorno al lavoro quando accelera.

diritto del lavoro in francia

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Verrà incoraggiato il ricorso alla convalida dell’esperienza professionale acquisita.

La convalida dell’esperienza acquisita (VAE) consente a qualsiasi persona impegnata nella vita lavorativa di ottenere un certificato professionale convalidando l’esperienza acquisita nel contesto di un’attività professionale o extraprofessionale (C. trav. art. L 6411-1; C. éduc. art. L 335-5 e L 613-3).

Il governo vuole sviluppare l’uso di questo sistema, come annunciato da Carole Grandjean, Ministro della Formazione Professionale, che punta a 100.000 corsi di convalida all’anno (rispetto ai 30.000 attuali) entro cinque anni.

Questo è l’obiettivo dell’articolo 4 del presente disegno di legge, che prevede diverse misure a questo proposito.

Attualmente, il VAE consente di convalidare l’esperienza acquisita durante l’esercizio (C. educ. art. L 335-5):

  • un’attività professionale, retribuita o meno
  • responsabilità sindacali
  • lavoro volontario o servizio di volontariato;
  • un mandato elettorale locale o una carica elettiva locale
  • un’attività sportiva di alto livello.

Il disegno di legge propone di aprire l’accesso al VAE a coloro che assistono i propri famigliari (assistenti familiari). L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di valorizzare le competenze acquisite nell’assistenza alle persone non autosufficienti, aumentando così il numero di persone potenzialmente in possesso di qualifiche in ambito socio-sanitario, in un contesto di forti tensioni occupazionali in questo settore.

Chi é l’assistente familiare?

Il coniuge, il partner o il convivente di una persona anziana, un parente, definito come assistente familiare, o una persona che vive con la persona o ha legami stretti e stabili con la persona, che aiuta la persona su base regolare e frequente, in modo non professionale, a svolgere tutti o parte degli atti o delle attività della vita quotidiana, è considerato un assistente familiare di una persona anziana (CASF art. L 113-1-3).

Il coniuge, il partner, la persona con cui la persona disabile ha contratto un’unione civile, l’ascendente, il discendente o il collaterale fino al quarto grado della persona disabile, o l’ascendente, il discendente o il collaterale fino al quarto grado dell’altro membro della coppia che fornisce assistenza e che non è retribuito per tale assistenza, è considerato un assistente familiare (CASF art. L 245-12 e R 245-7).

I periodi di esperienza lavorativa presi in considerazione

In linea di principio, per essere ammissibile, la richiesta di convalida deve corrispondere a una durata minima di attività fissata a un anno. Oltre alle attività di cui sopra, nella valutazione di questa durata si tiene conto dei periodi di formazione iniziale o continua in un ambiente professionale.

I candidati alla VAE sarebbero meglio supportati
Ai sensi dell’articolo L 6423-1 del Codice del lavoro, qualsiasi persona la cui domanda sia stata dichiarata ammissibile può beneficiare di un supporto per la preparazione del proprio dossier di convalida e per il colloquio con la giuria VAE. In altre parole, il diritto al sostegno va a beneficio solo dei candidati il cui dossier di ammissibilità è stato convalidato in precedenza, il che, secondo il governo, ostacola lo sviluppo del sistema.

Per questo motivo il legislatore propone di modificare l’articolo in questione al fine di aprire la possibilità per un candidato di beneficiare di questo sostegno in una fase più precoce, che inizierebbe quindi non appena viene preparato il fascicolo di ammissibilità.

Il finanziamento di VAE da parte dell’ATpro verrà perpetuato
Istituite dalla legge 2018-771 del 5 settembre 2018, le commissioni paritetiche interprofessionali regionali (associazioni Transition Pro) sono responsabili del finanziamento dei progetti di transizione professionale che consentono ai lavoratori di cambiare mestiere o professione (C. trav. art. L 6323-17-6). Tuttavia, per facilitare l’accesso alla VAE durante il periodo di crisi sanitaria legato all’epidemia di Covid-19, sono stati incaricati, in via eccezionale, di partecipare al finanziamento dei corsi di validazione svolti fino al 30 giugno 2021.

Il disegno di legge prevede la perpetuazione di questo meccanismo autorizzando l’ATpro a finanziare, a condizione che il progetto sia reale e serio, le spese relative al VAE dei dipendenti. Le condizioni di applicazione di questo meccanismo saranno definite da un regolamento.

Elezioni del CSE: le condizioni legali dell’elettorato e dell’eleggibilità verrebbero riscritte
I dipendenti assimilati al datore di lavoro sarebbero autorizzati a votare alle elezioni…

Prendendo atto di una decisione del Consiglio costituzionale del 19 novembre 2021, il progetto di legge ridefinisce le condizioni legali per essere elettori nelle elezioni del Comitato sociale ed economico (CSE).

La Corte di Cassazione ha costantemente interpretato gli articoli L 2314-18 (elettorato) e L 2314-19 (eleggibilità) del Codice del lavoro nel senso che non sono elettori né eleggibili i dipendenti che hanno una specifica delega scritta che consente loro di essere assimilati al capo dell’azienda (Cass. soc. 6-3-2001 n° 99-60.553 FS-PBRI; Cass. soc. 29-10-2003 n° 02-60.774 F-D), o rappresentare effettivamente il datore di lavoro davanti alle istituzioni di rappresentanza del personale (Cass. soc. 12-7-2006 n° 05-60.300 FS-PB; Cass. soc. 15-5-2019 n° 18-19.862 F-D).

Il progetto di legge propone quindi di ripristinare l’articolo L 2314-18 del Codice del lavoro, specificando che “tutti i dipendenti di entrambi i sessi” sono eleggibili, a condizione che soddisfino le condizioni previste da questa disposizione in termini di età, anzianità e diritti civili.

Possono quindi votare tutti i dipendenti di entrambi i sessi, di età non inferiore ai 16 anni, che abbiano lavorato per almeno tre mesi nell’azienda e che non siano stati interdetti, inabilitati o decaduti dall’esercizio dei diritti civici.

L’aggiunta della parola “tutti” all’attuale formulazione dell’articolo consentirebbe di includere tutti i dipendenti, senza distinzione in relazione alla natura delle funzioni occupate, e quindi di aprire il diritto di voto ai dipendenti assimilati al datore di lavoro.

Questa modifica legislativa dovrebbe entrare in vigore il 1° novembre 2022.

… ma rimarrebbe ineleggibile
Il disegno di legge propone di completare l’articolo L 2314-19 del Codice del lavoro per confermare la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, secondo cui i dipendenti assimilati al datore di lavoro in virtù dei poteri loro delegati, o che rappresentano il datore di lavoro presso gli organi di rappresentanza del personale, non sono eleggibili.

In questo modo, non solo gli elettori legati al datore di lavoro (coniuge, partner di un’unione civile, convivente, ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e parenti nello stesso grado del datore di lavoro) sarebbero esclusi dall’eleggibilità, come previsto dalle attuali disposizioni, ma anche i dipendenti che “dispongono di una specifica delega scritta che consente loro di essere assimilati al capo dell’impresa o che lo rappresentano effettivamente davanti al CSE”.

 

Avv. Aurora Visentin

Avvocato italiano e francese con studio a Parigi

Specializzata in diritto del lavoro

 

Avvocato Aurora Visentin

Avvocato italiano in Francia specializzata in diritto del lavoro. Svolgo la mia attività a Parigi e a Milano. Attraverso il mio studio legale italo-francese assisto le società italiane che hanno interessi commerciali in Francia e le società Francesi che operano nel mercato italiano.

Avvocato Aurora Visentin