IL LAVORO STAGIONALE IN FRANCIA
Il lavoro stagionale in Francia è caratterizzato dallo svolgimento di mansioni che normalmente si ripetono ogni anno, in date più o meno fisse, a seconda del ritmo delle stagioni o delle necessità come il turismo.
Per fronteggiare a queste esigenze, i lavoratori impiegati nel lavoro stagionale possono essere assunti con contratti a tempo determinato (CDD), con o senza scadenza.
La durata di un contratto di lavoro stagionale in Francia
Alcuni contratti a tempo determinato, compresi quelli stagionali, possono non avere una data di conclusione specifica. In questo caso, il contratto stagionale deve comunque specificare che è stato stipulato per la durata della stagione ed indicare un periodo minimo di lavoro, liberamente concordato fra il datore di lavoro e il lavoratore.
È anche possibile prevedere una successione di contratti di lavoro stagionale se un contratto di lavoro stagionale in Francia con lo stesso lavoratore è stato stipulato per occupare un posto di lavoro effettivamente temporaneo, nel rispetto delle norme che regolano i contratti a tempo determinato.
È importante notare, infatti, che non sono stagionali i contratti stipulati per un periodo che coincide con l’apertura o il periodo di attività dell’azienda (ad esempio, un contratto stipulato con un cameriere durante i 6 mesi di apertura di un ristorante in una stazione sciistica).
La clausola di rinnovo di un contratto di lavoro stagionale in Francia
Infine, vi è anche la possibilità che il contratto di lavoro stagionale in Francia includa una clausola di rinnovo da una stagione all’altra. Bisogna fare attenzione, però, ad evitare che il contratto venga riqualificato come contratto di lavoro a tempo indeterminato: la clausola non deve essere redatta in modo da imporre il rinnovo automatico. Deve semplicemente prevedere una priorità di impiego per il lavoratore.
Un contratto collettivo di lavoro può stabilire che il datore di lavoro che ha impiegato un dipendente in un lavoro stagionale deve offrirgli un lavoro della stessa natura per la stessa stagione dell’anno successivo, a meno che non vi siano reali e gravi motivi per non farlo.
È sempre consigliabile, quindi, visionare i contratti collettivi applicabili e, in particolare, porre particolare attenzione sul termine entro il quale tale offerta deve essere fatta al lavoratore prima dell’inizio della stagione, nonché sull’importo minimo dell’indennizzo ricevuto dal lavoratore se non viene fatta alcuna offerta di riassunzione. In assenza di clausole contrattuali a livello di filiale o di azienda, nelle filiali stabilite a livello regolamentare, dove il lavoro stagionale è particolarmente diffuso (esempi sono il turismo, gli hotel e i ristoranti, il settore sciistico), è responsabilità del datore di lavoro informare il lavoratore stagionale dei termini e delle condizioni di rinnovo del contratto prima della sua scadenza. Questa informazione può essere fornita con qualsiasi mezzo che tuttavia conferisca una data certa (si consiglia una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o una lettera consegnata a mano contro ricevuta).
In queste stesse filiali, in assenza di contrattazione collettiva a livello di filiale o di azienda, qualsiasi dipendente assunto con contratto di lavoro stagionale nella stessa azienda beneficia del diritto al rinnovo del contratto a condizione che:
– il lavoratore abbia lavorato per la stessa azienda per almeno due stagioni in due anni consecutivi;
– il datore di lavoro abbia un posto di lavoro stagionale da occupare compatibile con le qualifiche del lavoratore.
In tale situazione, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto al rinnovo del contratto, con qualsiasi mezzo in grado di conferire una data certa a tale informazione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui sopra, a meno che non vi siano ragioni debitamente motivate.