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Covid-19: un decreto specifica il regime di esenzione dai contributi

Un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio (D. n°2021-75, 27 gen. 2021: JO, 28 gen.) stabilisce le modalità di esenzione e di assistenza al pagamento dei contributi previdenziali e dei contributi per i datori di lavoro particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria legata al Covid.
Le condizioni di attuazione, i settori di attività ammissibili e le modalità di valutazione della condizione di diminuzione del fatturato sono specificate nel testo.

L’articolo 9 della LFSS per il 2021 prevede un regime di esenzione dai contributi per i datori di lavoro che incontrano difficoltà di fronte all’estensione delle misure adottate per combattere l’epidemia di Covid-19 . Ulteriori dettagli erano attesi e sono previsti nel decreto del 27 gennaio che attua questa legge.

Ufficio di lavoro

Attività interessate dalle misure Covid-19

  • Datori di lavoro con meno di 250 dipendenti.
  • I datori di lavoro con meno di 250 dipendenti, che svolgono una delle attività definite nell’allegato 1 del decreto del 30 marzo 2020 nella sua versione in vigore il 1° gennaio 2021, nei settori del turismo, alberghiero, della ristorazione, dello sport, della cultura e del trasporto aereo, ed eventi (settori “S1”), e le attività definite nell’Appendice 2 del suddetto decreto del 30 marzo 2008, che rientrano in settori dipendenti da quelli sopra menzionati (settori “S1 bis”), beneficiano dell’esenzione totale dagli oneri sociali.
    Questi datori di lavoro, particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche e finanziarie dell’epidemia, devono essere stati chiusi al pubblico o aver visto un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per poter beneficiare di questo regime di esenzione contributiva (vedi dettagli qui sotto).
  • Datori di lavoro con meno di 50 dipendenti possono beneficiare di questo regime di esenzione anche i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che svolgono attività diverse da quelle di cui sopra (“S1” e “S1 bis”), ai quali è stato vietato di ricevere il pubblico che interessa l’esercizio della loro attività o il cui esercizio dell’attività non è stato autorizzato ai sensi del decreto del 29 ottobre scorso (D. n°2020-1310, 29 ottobre 2020: JO, 30 ottobre). Le attività di consegna, ritiro dell’ordine o vendita da asporto sono escluse da questa disposizione.
    Nota: il decreto precisa che le soglie di organico di 250 e 50 dipendenti sono valutate secondo le regole stabilite dal Codice di sicurezza sociale (CSS, art. L.130-1).

Valutazione del calo del fatturato

Il decreto del 27 gennaio informa che la condizione di una diminuzione del fatturato mensile può essere valutata, a scelta del beneficiario:

  • rispetto al fatturato dello stesso mese dell’anno precedente;
  • in relazione al fatturato medio mensile per l’anno 2019;
  • per le società create nel 2020, in relazione al fatturato medio mensile realizzato tra la data di creazione della società e il 31 agosto 2020.
prima assunzione di un dipendente

Nota: la condizione è considerata soddisfatta anche quando la diminuzione del fatturato mensile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente rappresenta almeno il 15% del fatturato dell’anno 2019 o, per le imprese create nel 2019, del fatturato dell’anno 2019 ridotto su 12 mesi.

Periodi interessati

L’articolo 11 del decreto prevede che i datori di lavoro con meno di 250 dipendenti beneficino di questo regime di esenzione contributiva per periodi fino al 31 dicembre 2020 (invece del 30 novembre 2020 inizialmente previsto). Va notato che per i datori di lavoro interessati da una misura che vieta loro di ricevere il pubblico dopo questa data, questa misura si applica fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello in cui viene concessa l’autorizzazione a ricevere il pubblico.

Importo delle esenzioni e degli aiuti al pagamento

agricoltura

L’articolo 8 del decreto stabilisce l’importo massimo che può essere ricevuto dal datore di lavoro. L’importo cumulativo ricevuto a titolo di esenzioni e di aiuti al pagamento attuati nell’ambito della legge finanziaria rettificativa del 30 luglio 2020 (L. n°2020-935, 30 luglio 2020: JO, 31 luglio) e della LFSS per il 2021 (articolo 9) non può superare 800.000 euro. Questo importo non può superare i 120 000 euro per i datori di lavoro la cui attività principale è nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100 000 euro per i datori di lavoro la cui attività principale è nel settore della produzione agricola primaria.

Aziende escluse dal regime

Il dispositivo di esenzione è riservato:

  • a società che non sono istituti di credito o società finanziarie;
  • società che non sono state considerate “in difficoltà” al 31 dicembre 2019, ai sensi del regolamento europeo n°651/2014 del 17 giugno 2014.

Il testo aggiunge che le imprese con meno di 50 dipendenti, il cui fatturato annuo o il totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro, e che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, possono, in via eccezionale, beneficiare di questo regime di esenzione a condizione che non siano sottoposte a procedure collettive di insolvenza e non beneficino di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione.

Entrata in vigore

Queste disposizioni si applicano ai contributi e ai prelievi dovuti per i periodi di occupazione a partire dal 1° settembre 2020 per le imprese dei settori S1, a condizione che svolgano la loro attività in una località interessata dal coprifuoco introdotto prima del 30 ottobre 2020. E dal 1° ottobre 2020 per i datori di lavoro che operano in un luogo interessato dal coprifuoco introdotto il 30 ottobre 2020.

Avvocato Aurora Visentin

Avvocato italiano in Francia specializzata in diritto del lavoro. Svolgo la mia attività a Parigi e a Milano. Attraverso il mio studio legale italo-francese assisto le società italiane che hanno interessi commerciali in Francia e le società Francesi che operano nel mercato italiano.

Avvocato Aurora Visentin