Un licenziamento per colpa grave può essere basato su un post su Facebook.
Lo ha recentemente affermato la Corte di Cassazione francese con una sentenza (n. 779) del 30 settembre.
La Corte di Cassazione ha convalidato il licenziamento per colpa grave di un dipendente della società Petit Bateau. Assunta come export project manager, la dipendente aveva pubblicato sul suo account Facebook una fotografia della nuova collezione primavera/estate della casa di moda.
Un altro dipendente della società aveva segnalato questi elementi alla direzione della società Petit Bateau. La società ha quindi ritenuto che la dipendente avesse così violato il suo obbligo contrattuale di riservatezza e ha avviato un procedimento di licenziamento per colpa grave. La dipendente ha contestato il suo licenziamento e ha deferito la questione al tribunale del lavoro.
Davanti alla Corte di Cassazione, il dipendente ha sostenuto che “il datore di lavoro non può accedere alle informazioni estratte da un account Facebook di uno dei suoi dipendenti senza essere stato autorizzato a farlo” e che “la prova dei fatti contestati non era opponibile” in quanto “si trattava di un account privato di Facebook, non accessibile al pubblico ma solo a persone che il dipendente aveva accettato di far entrare nella sua rete”. Ha inoltre indicato che “il datore di lavoro non può violare in modo sproporzionato e ingiusto il diritto alla privacy del dipendente” e che ‘non può interferire in modo improprio con le pubblicazioni del dipendente sui social network”“n.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la pubblicazione sulla bacheca di Facebook fosse stata “comunicata spontaneamente al datore di lavoro da un altro dipendente della società autorizzato ad accedere come “amico” all’account privato di Facebook” del dipendente licenziato.
Da ciò ha dedotto che il processo per ottenere le prove non era ingiusto. La Corte di Cassazione ha inoltre ricordato nella sua sentenza, basandosi sugli articoli 6 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché sugli articoli 9 del codice civile e 9 del codice di procedura civile, che “il diritto alla prova può giustificare la produzione di elementi che violano la privacy, purché tale produzione sia indispensabile all’esercizio di questo diritto e la violazione sia proporzionata allo scopo perseguito”.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che, producendo una fotografia presa dall’account privato del dipendente su Facebook, al quale non era autorizzato ad accedere, il datore di lavoro ha violato la privacy del dipendente. Tuttavia, ha ritenuto legittimo il fatto che “questa produzione di elementi che violano la privacy del dipendente era indispensabile all’esercizio del diritto alla prova e proporzionata all’obiettivo perseguito“, in questo caso “la difesa dell’interesse legittimo del datore di lavoro alla riservatezza dei suoi affari“.