L’accordo transattivo accompagna principalmente il licenziamento, le dimissioni, la rottura convenzionale ed il pensionamento.
Deve essere in forma scritta, ed in questo documento, il datore di lavoro e il dipendente mettono fine a una controversia che nasce o nascerà per via della fine del contratto di lavoro.
L’accordo transattivo evita un lungo processo, i relativi costi e il fatto che la controversia sia portata all’attenzione del pubblico, poiché l’accordo è coperto da riservatezza. Le richieste che le parti (il datore di lavoro e il dipendente) hanno l’uno contro l’altro non devono essere rivelate a terzi. La sua conclusione permette anche di porre fine alla pressione derivante dal conflitto attuale o futuro. Non si tratta di un modo per terminare il contratto di lavoro, è un regolamento definitivo della controversia che è sorta o sorgerà a seguito della cessazione del contratto di lavoro.
1. Circa la forma dell’accordo
L’accordo transattivo non può avvenire prima della ricezione della lettera di licenziamento o di dimissioni, e prima della scadenza del periodo di 15 giorni a disposizione dell’amministrazione per approvare una rottura convenzionale. La data della firma deve essere successiva a queste scadenze, a cui si deve aggiungere un periodo ragionevole perché le parti possano discuterne.
2. Circa il merito dell’accordo
- L’impresa e il dipendente devono avere ciascuno dei motivi di contestazione che potrebbero portare ad una condanna a loro favore;
- Devono accettare di fare concessioni reciproche;
- L’accordo deve mettere definitivamente e irrevocabilmente fine alla controversia tra di loro.
Ad esempio, l’accordo può prevedere che l’azienda paghi al dipendente un risarcimento oltre all’indennità di licenziamento legale o convenzionale, se il dipendente abbandona la sua intenzione di avviare un procedimento davanti al Conseil des Prud’hommes.
3. Importo dell’indennità transattiva
L’importo dell’indennità transattiva è liberamente determinato tra le parti. Si può decidere di includere l’indennità di licenziamento legale o convenzionale. Qualunque siano gli importi “inclusi” nella transazione, si consiglia di menzionarli tutti.
4. Indennità di disoccupazione
L’importo dell’indennità transattiva non viene preso in considerazione per il calcolo dell’indennità di disoccupazione.
D’altra parte, le somme extralegali portano all’applicazione di giorni di carenza specifici con un tetto massimo di 180 giorni, oltre al periodo di carenza fisso di 7 giorni e al periodo di carenza per le ferie. Il periodo di carenza rimane limitato a 75 giorni in caso di licenziamento per motivi economici.
Questo periodo di carenza specifico si ottiene dividendo l’importo dell’indennità dell’accordo transattivo extralegale per lo stipendio giornaliero di riferimento.
Esempio: Michele ha uno stipendio annuo lordo di euro 36.000. L’indennità transattiva ammonta ad euro 18.000, di cui euro 2.000 corrispondono all’indennità di licenziamento legale.
1. Calcolo dello stipendio giornaliero di riferimento
36 000 / 365 = 98,63 €
2. Calcolo della parte dell’accordo transattivo soggetta al periodo di carenza specifico
18 000 – 2 000 = 16 000
3. Calcolo del periodo di carenza specifico
16 000 / 90 = 178 giorni (con un tetto massimo di 180 giorni dal 1° luglio 2014)
5. Circa i contributi fiscali
L’indennità transattiva non è imponibile nel limite dell’importo più alto con riferimento ai 3 importi seguenti:
- Indennità legale o convenzionale;
- Doppio della retribuzione lorda pagata al dipendente nei 12 mesi precedenti la cessazione, nel limite di 6 Plafond annuel de Sécurité Sociale (PASS), cioè 231.696 euro nel 2016 (225.288 euro per il 2014 e 228.240 euro per il 2015);
- 50% dell’indennità, nel limite di 6 PASS, cioè 231.696 euro nel 2016 (225.288 euro per il 2014 e 228.240 euro per il 2015)
Esempio: lo stipendio annuo lordo di Filippo è di 48.000 euro. Ha ricevuto un’indennità transattiva di 24.000 euro. L’indennità di licenziamento legale inclusa nell’accordo transattivo è di 12.000 euro.
1° limite: 12.000 euro
2° limite: 96.000 euro
3° limite: 12.000 euro
Il 2° limite si applica, Filippo non sarà imponibile sull’importo totale dell’accordo transattivo.
Dirigenti e funzionari aziendali
Il limite di esenzione fiscale per i dirigenti o i funzionari aziendali è stato fissato a 3 PASS ossia 115.848 euro per il 2016.
6. Circa i contributi previdenziali
L’indennità transattiva a cui si aggiunge l’indennità di licenziamento legale o convenzionale o il trattamento di fine rapporto sono esenti da contributi previdenziali nel limite di 77.232 euro per il 2016 (76.080 euro per il 2015 e 75.096 euro nel 2014).
Esempio: l’indennità transattiva globale e forfettaria ammonta a 100.000 euro.
L’importo soggetto a contributi previdenziali è di 100.000 euro – 77.232 euro = 22.768 euro.
Dirigenti e funzionari aziendali
L’indennità transattiva a cui si aggiunge l’indennità di licenziamento legale o contrattuale, o il trattamento di fine rapporto specifico, è esente da contributi previdenziali nel limite di 77.232 euro per il 2016 (76.080 euro per il 2015 e 75.096 euro nel 2014), purché non superi i 5 PASS, cioè 193.080 euro per il 2016.
Non appena l’indennità totale raggiunge 193.080 euro, è soggetta ai contributi previdenziali a partire dal primo euro.
7. Circa la contribution sociale généralisée e la contribution au remboursement de la dette sociale
Gli importi che superano l’indennità di licenziamento legale o convenzionale sono soggetti alla contribution sociale généralisée (CSG) ed alla contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Esempio: Maria riceve uno stipendio annuo lordo di 40.000 euro. Ha firmato un accordo transattivo di 100.000 euro.
L’importo della sua indennità convenzionale di licenziamento è di 20.000 euro.
1. Parte dell’indennità transattiva esente da contributi: 20.000 euro.
2. Importo soggetto a CSG-CRDS
77 232 – 20 000 = 57 232 euro
3. Importo della CSG-CRDS
57 232 * 0.08 = 4 579 euro
4. Base dei contributi previdenziali
100 000 – 77 232 = 22 768 euro