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Garanzia per vizi occulti: limiti dell’azione di garanzia dell’acquirente-rivenditore nei confronti del proprio venditore

Introduzione alla garanzia per vizi occulti nel diritto francese

Nel mondo della compravendita, la celebre espressione “il cliente ha sempre ragione” richiama un principio noto ma spesso frainteso. Nella realtà giuridica, il contratto di vendita stabilisce obblighi reciproci: da un lato, il venditore si impegna a trasferire la proprietà del bene, dall’altro, l’acquirente è tenuto al pagamento del prezzo. Tuttavia, ben al di là delle formule di uso comune, il diritto disciplina con precisione i rapporti tra le parti, assicurando un equilibrio attraverso normative specifiche.

Una delle tutele fondamentali riconosciute all’acquirente è la garanzia per vizi occulti, disciplinata nel Codice Civile francese agli articoli 1641 e seguenti. Questa garanzia impone al venditore l’obbligo di rispondere dei difetti nascosti che rendano il bene inidoneo all’uso previsto o ne diminuiscano in modo significativo il valore. L’obiettivo della normativa è quello di proteggere l’equità dell’operazione commerciale, garantendo che l’acquirente riceva un prodotto conforme alle aspettative legittime.

La tematica diventa ancor più rilevante quando l’acquirente non è il consumatore finale, ma un acquirente-rivenditore, che si trova tra due fronti: da un lato, deve rispondere al cliente finale; dall’altro, può avere necessità di rivalersi contro il proprio fornitore per ottenere tutela.


Il principio della garanzia per vizi occulti secondo il Codice Civile francese

La garanzia per vizi occulti è codificata agli articoli 1641-1649 del Code civil. L’articolo 1641 stabilisce:

“Il venditore è tenuto alla garanzia dei vizi nascosti della cosa venduta che la rendono impropria all’uso a cui è destinata, o che ne diminuiscono notevolmente il valore, se il venditore ne era ignaro.”

Questa norma fonda una responsabilità oggettiva del venditore, indipendente dalla sua buona o cattiva fede. Tuttavia, la situazione si complica quando vi è una catena di vendite, e l’acquirente-rivenditore deve affrontare contestazioni successive da parte dei propri clienti.

In tali casi, il rivenditore può agire in regresso contro il fornitore, ma il suo diritto è soggetto a condizioni stringenti: deve dimostrare la preesistenza del vizio, agire tempestivamente e rispettare eventuali clausole contrattuali che potrebbero limitare o escludere la garanzia.


Criteri giuridici per l’individuazione del vizio occulto

Perché un difetto sia qualificabile come vizio occulto ai sensi dell’art. 1641 del Code civil, devono sussistere quattro condizioni cumulative:

  1. Preesistenza del vizio: il difetto deve esistere già al momento della vendita, anche se non immediatamente visibile. L’onere della prova grava sull’acquirente (Cass. civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-19.509).

  2. Carattere occulto: il difetto non deve essere visibile con un esame ordinario. Per i professionisti, il grado di diligenza richiesto è maggiore rispetto a quello di un consumatore (Cass. civ. 3e, 19 juin 2012, n° 11-17.546).

  3. Gravità del vizio: il difetto deve rendere il bene inutilizzabile o comprometterne seriamente l’uso previsto. Difetti minori o facilmente riparabili non rientrano in questa categoria (Cass. civ. 1re, 17 février 2004, n° 01-11.172).

  4. Assenza di colpa dell’acquirente: se il vizio deriva da un uso scorretto o da modifiche successive alla vendita, la garanzia non si applica (Cass. civ. 1re, 25 juin 2009, n° 08-15.179).


Obblighi del venditore e prescrizione dell’azione

Il regime di responsabilità del venditore è particolarmente severo. In caso di vizio occulto, l’acquirente può scegliere tra:

  • Action rédhibitoire: annullamento del contratto;

  • Action estimatoire: riduzione del prezzo (art. 1644 Code civil).

Se il venditore ha conoscenza del vizio e lo ha occultato dolosamente, l’acquirente può anche chiedere il risarcimento del danno.

Il termine per esercitare l’azione è di due anni dalla scoperta del vizio (art. 1648 Code civil), a differenza della garanzia di conformità (L217-12 Code de la consommation) che si prescrive dalla consegna del bene. Nei rapporti tra professionisti, le parti possono escludere o limitare la garanzia, purché le clausole non siano abusive (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.157).


Il diritto di regresso dell’acquirente-rivenditore: quando è ammesso e quando è escluso

L’acquirente-rivenditore, soggetto intermedio tra produttore e cliente finale, può esercitare un’azione di garanzia contro il proprio fornitore, ma non sempre. La giurisprudenza più recente (Cass. com., 29 gennaio 2025, n° 23-17.954, Sté Sogedep c/ Sté Cummins France) ha chiarito i limiti dell’azione quando:

  • L’acquirente era a conoscenza del vizio al momento dell’acquisto o della rivendita;

  • Il contratto esclude espressamente il diritto di regresso;

  • L’azione non è tempestiva o adeguatamente provata.

Il principio base è quello dell’art. 1642 del Code civil: non vi è responsabilità per difetti noti all’acquirente, salvo dolo o occultamento fraudolento.


Casi in cui l’acquirente-rivenditore perde il diritto alla garanzia

Tra le principali cause di esclusione dell’azione di garanzia si segnalano:

  • Clausole “nello stato” o “senza garanzia”: l’accettazione del bene così com’è limita ogni azione, salvo dolo o mancanza di informazione;

  • Mancanza di prove tecniche: senza documentazione adeguata, l’azione può essere rigettata;

  • Decadenza per prescrizione: il termine di due anni dalla scoperta del vizio è essenziale (art. 1648 Code civil); alternativamente, la prescrizione generale quinquennale (art. 2224 Code civil) può valere nei casi di responsabilità contrattuale;

  • Uso improprio o modifica del bene: il fornitore può eccepire che il vizio sia stato causato da un uso scorretto o da alterazioni non previste.


Conclusione: garanzia per vizi occulti e importanza della prevenzione contrattuale

Alla luce delle numerose restrizioni e condizioni, la gestione della garanzia per vizi occulti rappresenta una sfida complessa per l’acquirente-rivenditore. Per ridurre il rischio di contenziosi, è fondamentale:

  • Verificare attentamente i beni prima della rivendita;

  • Inserire clausole di garanzia efficaci nei contratti di fornitura;

  • Reagire tempestivamente alla scoperta di eventuali difetti.

Il diritto francese offre strumenti efficaci, ma impone anche rigore probatorio, tempestività e diligenza contrattuale. In questo contesto, una consulenza legale esperta può fare la differenza.

Avvocato Aurora Visentin

Avvocato italiano in Francia specializzata in diritto del lavoro. Svolgo la mia attività a Parigi e a Milano. Attraverso il mio studio legale italo-francese assisto le società italiane che hanno interessi commerciali in Francia e le società Francesi che operano nel mercato italiano.

Avvocato Aurora Visentin