Un colloquio di licenziamento può essere condotto in videoconferenza se sono soddisfatte determinate condizioni.
Se è vero che il principio secondo cui un colloquio preliminare al licenziamento si svolge alla presenza fisica delle parti, esso può avvenire in videoconferenza in considerazione della distanza geografica delle parti e se i diritti del dipendente sono rispettati ed egli è in grado di difendersi efficacemente.
Una dipendente viene licenziata dopo un colloquio preliminare di licenziamento tenutosi per telefono mentre si trova a Dubai, il luogo del suo distacco, la persona che rappresenta il datore di lavoro e la persona che la assiste si trova in Francia.
La dipendente si rivolge al tribunale del lavoro per contestare la validità della risoluzione del suo contratto di lavoro e la regolarità della procedura legata al colloquio di licenziamento.
A sostegno di questo ricorso, sostiene di non essere stata in grado di difendersi utilmente durante il colloquio di licenziamento, vista la sua organizzazione per telefono e il rifiuto del suo datore di lavoro di rinviarlo.
Da parte sua, il datore di lavoro sostiene di aver rispettato tutti i termini procedurali nel colloquio di licenziamento, che è stato solo il giorno prima del colloquio che il dipendente ha richiesto un rinvio per motivi non operativi .
La questione posta alla Corte d’appello è quindi se il colloquio di licenziamento possa essere svolto per telefono.
Il colloquio di licenziamento deve avvenire in linea di principio alla presenza fisica delle parti.
La Corte di Cassazione ha stabilito, in una decisione già vecchia e inedita, che una conversazione telefonica non può sostituire il colloquio di licenziamento previsto dal Codice del Lavoro (Cass. soc. 14-11-1991 n. 90-44.195 D: RJS 2/92 n. 135).
Il colloquio di licenziamento deve svolgersi, in linea di principio, nel luogo in cui si svolge il lavoro o presso la sede della società e non può essere tenuto in un altro luogo senza un motivo legittimo (Cass. soc. 9-5-2000 n. 97-45.294 PB: RJS 6/00 n. 650; Cass. soc. 20-10-2009 n. 08-42.155 F-D).
Tuttavia, i giudici hanno ammesso un colloquio di licenziamento svolto in un caffè a causa dell’indisponibilità dei locali della società (CA Versailles 17-10-1994 n. 93/6798: RJS 12/94 n. 1362). Queste soluzioni implicitamente comportano un incontro fisico tra il datore di lavoro e il dipendente e sembrano escludere la possibilità di organizzare un incontro a distanza.
Da queste decisioni, i mezzi di comunicazione e le modalità di svolgimento del lavoro, in particolare con l’aumento del telelavoro, si sono notevolmente evoluti.
La Corte d’Appello di Versailles, nella sentenza del 4 giugno 2020, ha riconosciuto la validità di un colloquio di licenziamento in videoconferenza, data la distanza geografica tra le parti.
A suo avviso, sebbene in linea di principio sia possibile che il colloquio di licenziamento si svolga alla presenza fisica delle parti, le circostanze del caso, lo status di espatriata della dipendente e la sua ubicazione a Dubai spiegano la decisione del datore di lavoro di ricorrere a un colloquio di licenziamento a distanza.
La Corte d’appello di Versailles ammette quindi il ricorso alla teleconferenza in casi eccezionali e la sua validità è subordinata a due condizioni:
- i diritti del dipendente devono essere rispettati e
- il dipendente deve aver potuto difendersi utilmente.
È quanto è avvenuto in questo caso, come dimostrano i verbali del colloquio di licenziamento redatti dalla persona che ha assistito il dipendente, da cui l’importanza di redigere tali verbali anche se non sono obbligatori. In particolare, la durata del colloquio (un’ora) aveva permesso alle parti di esprimersi correttamente. I
Inoltre, i giudici del processo hanno aggiunto che il rifiuto della richiesta di rinvio non ha impedito alla dipendente di difendersi utilmente, poiché ha potuto partecipare al colloquio.
La presente sentenza va letta congiuntamente alle precedenti decisioni emesse dai giudici nell’ambito di precedenti colloqui di licenziamento svoltisi in videoconferenza e, in particolare, a quella della Corte d’Appello di Rennes che consentiva il licenziamento l’appello dinanzi ad essa in caso di accordo tra le parti (CA Rennes 11-5-2016 n. 14/08483). D’altro canto, altri tribunali hanno assunto una posizione contraria, come la Corte d’appello di Bourges (CA Bourges 15-11-2019 n. 18/00201) e la Corte d’appello di Grenoble, che molto recentemente hanno rifiutato di riconoscere la validità della procedura di licenziamento in videoconferenza, ritenendo che le disposizioni del Codice del lavoro non consentano altro metodo che un incontro fisico (CA Grenoble 7-1-2020 n. 17/02442: RJS 7/20 n. 345).
Così, le posizioni dei giudici del processo divergono. Si attende quindi con interesse che la Corte di Cassazione abbia la possibilità di pronunciarsi in merito.