1. Periodo di prova
Il periodo di prova, che si svolge necessariamente all’inizio del contratto di lavoro, permette al datore di lavoro di valutare le competenze del dipendente e al dipendente di valutare se le sue mansioni sono adeguate.
È facoltativo e costituisce una fase iniziale del contratto durante la quale una delle parti può decidere di rescindere il contratto senza indennizzo, a meno che non sia diversamente stipulato nell’accordo o in uno specifico statuto di protezione. Ad eccezione di questa libertà di recesso, il contratto di lavoro è pienamente applicabile dal momento dell’assunzione.
a. Il datore di lavoro non può prevedere un periodo di prova se ha già potuto mettere alla prova il dipendente in precedenza. Questo è il caso in particolare se il dipendente ha già svolto le mansioni per le quali è stato assunto in azienda, durante un distacco, per esempio (Cass. soc. 13-6-2012 n° 11-15.283 FS-D). Quando il dipendente si dimette da una società per essere assunto da un’altra società del gruppo, giuridicamente distinta, un periodo di prova può essere validamente stipulato (Cass. soc. 20-10-2010 n° 08-40.822 FS-PB : RJS 1/11 n° 1).
b. La possibilità di concordare un periodo di prova non priva il lavoratore della retribuzione minima concordata per la durata della sua attività, né ne differisce la decorrenza (Cass. soc. 5-5-1999 n. 97-40.443).
c. Le parti non possono differire l’inizio del periodo di prova (Cass. soc. 25-2-1997 n° 93-44.923), anche se il contratto inizia con un periodo di formazione (Cass. soc. 24-10-1997 n° 94-45.275)