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Il preavviso per la cessazione delle relazioni stabili commerciali 

 

La disciplina della cessazione improvvisa dei commerciali ha generato numerose controversie nel corso degli anni. Nonostante l’intento del legislatore di chiarire e semplificare la questione, in particolare riguardo alla durata del preavviso, il tema continua a rappresentare un terreno fertile per i contenziosi.

Una significativa modifica è stata introdotta con il Decreto del 24 aprile 2019, che ha rivisitato l’articolo L442-1 del Codice di commercio. Questa nuova norma fissa un limite massimo di 18 mesi per il preavviso in caso di cessazione delle relazioni stabili commerciali di lunga data, offrendo così agli attori economici maggiore prevedibilità nella gestione dei rischi connessi alla fine delle relazioni commerciali.

Prima dell’introduzione di questa riforma, il Codice di commercio francese non indicava una durata precisa per il preavviso in caso di cessazione di relazioni stabili commerciali (come previsto dall’ex articolo L442-6-1 5°). La mancanza di una normativa chiara lasciava ai giudici il compito di valutare la correttezza del preavviso caso per caso, prendendo in considerazione vari fattori quali la durata della relazione commerciale, la natura del contratto e le specificità del settore coinvolto.

Con l’entrata in vigore del Decreto del 2019, il legislatore ha voluto porre un tetto massimo, determinando una maggiore certezza nelle relazioni contrattuali.

La giurisprudenza recente: l’applicazione della nuova normativa

Un’importante risposta sui termini di applicabilità di questa nuova disciplina è giunta dalla Corte d’Appello di Parigi con una decisione del 20 dicembre 2023. In tale occasione, i giudici hanno chiarito che la durata massima del preavviso di 18 mesi introdotta con la nuova normativa non si applica retroattivamente, in linea con il principio generale del diritto civile francese secondo cui le nuove leggi regolano solo le situazioni future.

In altre parole, per le cessazioni avvenute prima del 26 aprile 2019, data di entrata in vigore del Decreto, si continueranno ad applicare i criteri precedenti, che prevedevano una valutazione personalizzata della durata del preavviso.

relazioni stabili

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I criteri per determinare la durata del preavviso nelle cessazioni anteriori al 2019

Per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la durata del preavviso viene ancora determinata sulla base di fattori specifici come:

  • la durata e l’intensità della relazione commerciale;
  • la natura dell’attività;
  • l’eventuale dipendenza economica della parte che subisce la cessazione del rapporto e il tempo a questa lasciato per riorganizzare la sua attività;
  • la notorietà del cliente;
  • la presenza di eventuali accordi interprofessionali che stabiliscono durate minime di

Le implicazioni pratiche per le imprese

Per le cessazioni avvenute a partire dal 26 aprile 2019, il nuovo tetto di 18 mesi rappresenta il limite entro cui le aziende devono operare per ridurre al minimo i rischi legali. Questo periodo non deve necessariamente essere applicato in ogni caso, ma costituisce un riferimento utile per determinare un preavviso ragionevole.

Le imprese devono quindi valutare attentamente i termini dei contratti in essere e tenere conto delle tempistiche di cessazione, onde evitare di incorrere in responsabilità legali. In mancanza di un preavviso adeguato, la cessazione improvvisa delle relazioni stabili commerciali può configurare una pratica commerciale scorretta, dando diritto a risarcimenti per la parte danneggiata.

In conclusione, la gestione dei contratti e la corretta pianificazione del termine dei rapporti commerciali richiedono una profonda attenzione alla normativa in vigore e alla giurisprudenza recente, per evitare contenziosi costosi e mantenere rapporti commerciali trasparenti e solidi.

Avvocato Aurora Visentin

Avvocato italiano in Francia specializzata in diritto del lavoro. Svolgo la mia attività a Parigi e a Milano. Attraverso il mio studio legale italo-francese assisto le società italiane che hanno interessi commerciali in Francia e le società Francesi che operano nel mercato italiano.

Avvocato Aurora Visentin