SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI IN SMARTWORKING
Il Codice del lavoro francese impone al datore di lavoro un obbligo di salute e sicurezza nei confronti dei propri dipendenti. Ci si chiede, tuttavia, come questo obbligo possa essere collegato alle esigenze professionali dello smartworking. Allo stesso modo, quando il dipendente lavora in uno spazio che non appartiene all’azienda (business center, spazio di co-working), il problema rimane.
La domanda è quindi: come conciliare i requisiti professionali dello smartworking e gli obblighi di salute e sicurezza del datore di lavoro?
Gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei confronti dei propri dipendenti in smartworking
L’articolo 4121-1 del Codice del lavoro francese prevede che il datore di lavoro adotti “le misure necessarie per garantire la sicurezza e proteggere la salute fisica e mentale dei lavoratori. Tali misure comprendono:
- Azioni di prevenzione dei rischi professionali, compresi quelli menzionati nell’articolo L. 4161-1;
- azioni di informazione e formazione;
- la creazione di un’organizzazione e di mezzi adeguati. Il datore di lavoro deve garantire che queste misure siano adatte tenendo conto dell’evoluzione delle circostanze e mirando a migliorare le situazioni esistenti”.
L’articolo 4161-1 fornisce, quindi, un elenco di diversi rischi professionali. Questi includono:
- Vincoli fisici rilevanti: come la movimentazione manuale dei carichi, le posture scomode definite come posizioni articolari forzate;
- Un ambiente esterno aggressivo: come nel caso di agenti chimici pericolosi, comprese polveri e fumi, rumore;
- Determinate condizioni di lavoro: come il lavoro notturno alle condizioni stabilite dagli articoli da L.3122-2 a L.3122-5
È , dunque, responsabilità del datore di lavoro evitare i rischi, adattare il lavoro ai propri dipendenti, pianificare la prevenzione o valutare i rischi che non possono essere evitati. L’articolo 4111-5 dello stesso Codice specifica che il datore di lavoro è tenuto a rispettare i suddetti obblighi nei confronti di qualsiasi persona posta sotto la sua autorità (apprendisti, dipendenti temporanei). Per quanto riguarda i lavoratori in smartworking, l’articolo 8 dell’accordo nazionale Interprofessionale (Accord national interprofessionnel) del 10 luglio 2005 specifica che ad essi si applicano le disposizioni legali e convenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche i lavoratori in smartworking, infatti, come è bene notare, beneficiano della legislazione sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
Il rapporto fra obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza e il telelavoro
Naturalmente, il datore di lavoro non è esonerato dai suoi obblighi solo perché il dipendente svolge la sua attività al di fuori dei locali dell’azienda. È quindi indispensabile, nella pratica, adattare queste disposizioni ai lavoratori in situazione di smartworking.
In merito, possono essere poste alcune questioni:
- Come proteggere il lavoratore in smartworking dal fumo, dai DMS (disturbi muscolo-scheletrici) o prevenire il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici quando lavora fuori dai locali dell’azienda?
L’articolo 8 dell’accordo interprofessionale nazionale del 19 luglio 2005 fornisce diversi chiarimenti in merito: “ il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore in smartworking della politica aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare delle regole sull’uso degli schermi dell’apparecchiatura elettronica. Il lavoratore in smartworking è tenuto a rispettare e ad applicare correttamente tali politiche di sicurezza. Al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, i rappresentanti del personale responsabili della salute e della sicurezza (CHSCT o delegati del personale nelle aziende che ne dispongono) e le autorità amministrative competenti hanno accesso al luogo di smartworking secondo le modalità previste dalle disposizioni legali e convenzionali in vigore. Se il lavoratore in smartworking svolge la propria attività a domicilio, tale accesso è soggetto a notifica all’interessato, che deve dare il proprio consenso preventivo. Il lavoratore in smartworkingha il diritto di richiedere una visita di controllo.”
Anche il Consiglio economico e sociale dovrebbe poter beneficiare di questo accesso al luogo di smartworking . Inoltre, per tenere conto delle particolarità dello smartworking, possono essere stipulati specifici accordi complementari collettivi e/o individuali.
Per sua natura, lo smartworking può portare a :
- Isolamento o addirittura esclusione del lavoratore in smartworking a domicilio che non ha più interazione fisica con i colleghi;
- Un rischio di iper-connettività del lavoratore. In particolare, il lavoratore può avere difficoltà a distinguere la propria vita privata da quella personale.
- Quali sono gli strumenti a disposizione del datore di lavoro?
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in vari accordi sono state adottate le seguenti misure:
- Richiesta di autocertificazione da parte del dipendente che attesti la conformità del proprio alloggio;
- Finanziamento da parte del datore di lavoro di una verifica di conformità da parte di un organismo certificato (conformità della qualità generale dell’impianto, dell’arredamento, della connessione internet, delle attrezzature professionali etc.);
- Il rilascio di un certificato da parte dell’assicurazione per l’utilizzo dell’abitazione come luogo lavorativo;
- Istituzione di una linea telefonica dedicata ai lavoratori in smartworking;
- Designazione di un tutor in azienda che risponda alle domande dei dipendenti;
- L’agevolazione dell’interazione fra i diversi membri di un team all’interno di un’azienda attraverso strumenti di collaborazione (messaggistica professionale, videoconferenze etc.);
- L’incremento del numero di visite al medico del lavoro a scopo di prevenzione (deve essere specificato nel contratto di lavoro e/o nell’accordo)
Aurora Visentin e Giada Ricci
Avvocato con Studio a Parigi
Specializzata in diritto del lavoro