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SMART-WORKING ALL’ESTERO : LE REGOLE

Lo smartworking è diventato un modo per reinventare l’organizzazione del lavoro all’interno delle aziende e per fornire una flessibilità che facilita l’adattamento a un contesto di globalizzazione e mobilità.

Tuttavia, la pratica dello smart-working all’estero deve essere intrapresa con cognizione di causa.

Non esiste alcuna legge in Francia che vieti a un dipendente cui azienda ha sede in Francia di lavorare in smartworking all’estero. Tuttavia, prima della partenza del dipendente potrebbe essere necessaria una richiesta di permesso di lavoro, tenendo conto che l’obbligatorietà di questa formalità dipende dalla nazionalità del dipendente e dal paese ospitante.

In ogni caso, il dipendente ha l’obbligo di informare il datore di lavoro, pena un reato di falsa dichiarazione in particolare nei confronti delle assicurazioni francesi.

Quali dispositivi si applicano allo smartworking all’estero?

Una prima questione che si pone è sapere quali regole giuridiche vanno applicate, ovvero se la legge francese o quella del paese in cui il dipendente lavora in smartworking. La risposta è entrambe, a seconda del campo di applicazione.

In particolare:

  • In termini di diritto del lavoro, a prescindere dalle disposizioni contrattuali, si dovranno applicare le norme di ordine pubblico del Paese in cui il dipendente svolge effettivamente il suo lavoro, ossia il suo luogo di residenza (salario minimo, orario di lavoro ecc..). A queste norme di ordine pubblico si applica quindi la legge del Paese ospitante.
  • Per quanto riguarda la sicurezza sociale, in linea di principio le norme si applicano a livello territoriale. Infatti, la legge europea stabilisce che i dipendenti con sede all’estero, ma non distaccati, sono in linea di principio soggetti alla legislazione sulla sicurezza sociale del Paese in cui svolgono una “parte sostanziale della loro attività” che viene fissata come il 25% dell’orario di lavoro e/o della retribuzione. A meno che non vi siano deroghe specifiche, i dipendenti che telelavorano dall’estero sono coperti dal regime di sicurezza sociale del Paese da cui lavorano e cessano di essere coperti dal regime francese.

Tuttavia, è bene sottolineare come ogni singolo caso debba essere studiato in anticipo per determinare le regole precise da applicare.

Per proteggersi da queste incertezze, i datori di lavoro possono scegliere di inserire nei contratti di lavoro una clausola di scelta della legge applicabile al rapporto di lavoro. Tuttavia, questo quadro è limitato, poiché l’articolo 8 del Regolamento Roma I stabilisce che la legge scelta dalle parti non può impedire le “disposizioni imperative” della legge che sarebbe stata applicabile al contratto in assenza di una scelta delle parti.

Ancora una volta, per determinare quale legge sarebbe stata applicabile in assenza di scelta, si devono applicare i meccanismi sopra descritti. Pertanto, anche in presenza di una clausola di scelta della legge, il contratto di lavoro del telelavoratore può essere soggetto a disposizioni derivanti da leggi di Paesi diversi (in particolare attraverso le “disposizioni imperative” della legge applicabile in assenza di scelta). Questa situazione può essere difficile da gestire per il datore di lavoro, soprattutto perché il concetto di disposizioni imperative varia da un Paese all’altro.

Quali sono le conseguenze operative per il datore di lavoro dello smartworking all’estero?

Sebbene la tendenza a far lavorare i dipendenti in smartworking all’estero sia diventata molto popolare, ci sono molte conseguenze che devono essere prese in considerazione per fornire il miglior quadro possibile per questa pratica prima di prendere qualsiasi decisione operativa. Si consiglia, infatti:

  • di verificare che i contratti di assicurazione sanitaria e previdenziale del telelavoratore lo coprano in caso di malattia o infortunio sul lavoro all’estero;
  • di garantire la copertura delle spese di viaggio del dipendente, che possono essere fortemente influenzate dalla distanza dal luogo di lavoro;
  • di prevedere eventuali esigenze di rimpatrio;
  • di assicurarsi che i telelavoratori all’estero ricevano lo stesso trattamento dei loro colleghi;
  • di verificare il regime fiscale applicabile ai dipendenti che telelavorano dall’estero;
  • di verificare se è necessario creare uno stabilimento nel Paese estero, ecc.

Salute e sicurezza del lavoratore in smartworking all’estero

Il datore di lavoro rimane responsabile della salute e della sicurezza del lavoratore, anche quando lavora all’estero. Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure per garantire il rispetto delle condizioni di lavoro nel Paese estero, e penso in particolare alla conformità dell’alloggio, alla sicurezza informatica, all’adeguamento e alla manutenzione delle apparecchiature informatiche, al diritto alla disconnessione, ecc.

Avvocato Aurora Visentin

Avvocato italiano in Francia specializzata in diritto del lavoro. Svolgo la mia attività a Parigi e a Milano. Attraverso il mio studio legale italo-francese assisto le società italiane che hanno interessi commerciali in Francia e le società Francesi che operano nel mercato italiano.

Avvocato Aurora Visentin