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LA TUTELA DEL MARCHIO NEL SETTORE VINICOLO

Secondo la legge il titolare di un marchio registrato ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 20, co. 1, lett. B, c.p.i.)

È quindi necessario che si tratti di due prodotti affini, come secondo il Tribunale di Milano, il vino e l’olio (Trib. Milano 1° marzo 2010) e che sussista un rischio di confusione fra per il pubblico fra i due prodotti.

IL MARCHIO PATRONIMICO NEL SETTORE VINICOLO

Il marchio patronimico nel settore vitivinicolo, ovvero l’utilizzo del nome di famiglia come segno distintivo è comune, specialmente tra le piccole imprese a conduzione familiare.

Tuttavia, l’aggiunta del nome personale al cognome, soprattutto se accompagnata da altri elementi descrittivi, può essere sufficiente per differenziare il marchio. È importante verificare che il proprio patronimico non sia già utilizzato da altri soggetti prima di registrarne l’uso come marchio. Nel caso in cui il marchio sia già in uso o registrato da altri, l’imprenditore deve valutare attentamente se esistono le condizioni per coesistere sul mercato.

La Corte di Cassazione ha stabilito nel 2016 che nel settore vitivinicolo il patronimico non ha un valore distintivo sufficiente per escludere l’uso da parte di altri. Pertanto, secondo questa giurisprudenza, non costituisce violazione l’uso di un cognome già registrato come marchio se preceduto da un nome di battesimo e unito a un elemento grafico. In ogni caso, l’uso di segni distintivi, etichette e packaging rimane un efficace strumento per valorizzare i prodotti vitivinicoli.

In generale la giurisprudenza tollera un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici nel mercato dei vini, purché l’uso dei marchi avvenga poi in modo corretto e secondo buona fede.

LA REGISTRABILITA’ DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

La legge stabilisce, inoltre, che non possano essere registrate come marchi le indicazioni sulla provenienza geografica del prodotto (art. 13, c. 1, lett. b., c.p.i.).

In realtà la giurisprudenza in tema indica che il divieto di registrazione dei nomi geografici come marchi riguarda unicamente luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti di cui trattasi e che, pertanto, presentino un nesso con quest’ultima agli occhi degli ambienti interessati e dei consumatori (Trib. Firenze 19/9/2006)

tutela del marchio

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LA PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Per quanto riguarda il confezionamento, le bottiglie di vino devono essere confezionate con colori, disegni, etichette e loghi che non richiamino troppo l’aspetto esteriore di prodotti concorrenti ben noti. Se una bottiglia presenta similitudini con un altro prodotto, si configura la situazione nota come “look alike”, con il rischio di confondere i consumatori o di stabilire un collegamento tra i due prodotti.

E’ importante notare che secondo la legge può costituire oggetto di registrazione come disegno o modello, il design del prodotto vinicolo in questione se l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o dal suo ornamento siano unici, nuovi e abbiano carattere individuale (art. 31 c.p.i.).

Al contrario, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 9 c.p.i.)

 

LA RECENTE RACCOMANDAZIONE EUROPEA IN TEMA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

 

Il 19 marzo 2024 è stata adottata una raccomandazione volta a contrastare la contraffazione sia offline che online e a rafforzare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (DPI). Questa raccomandazione, conosciuta anche come pacchetto di strumenti dell’UE contro la contraffazione, è un seguito al piano d’azione sulla proprietà intellettuale del 2020, nel quale la Commissione si era impegnata a rafforzare la tutela della PI attraverso l’adozione della legge sui servizi digitali e l’istituzione di un pacchetto di strumenti contro la contraffazione, ora presentato con questa raccomandazione. L’obiettivo principale è promuovere la collaborazione tra titolari dei diritti, prestatori di servizi e autorità di contrasto, incoraggiando al contempo l’adozione di migliori pratiche e l’utilizzo di strumenti e tecnologie moderne.

Negli ultimi anni, infatti, la contraffazione e la pirateria sono diventati sempre di più una questione che merita l’attenzione delle autorità.

Dalla ricerca condotta dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) nel 2018, si evince che il settore vinicolo ha subito una perdita di 2,7 miliardi di euro dovuta alla vendita parallela di prodotti contraffatti. Una cifra che equivale al 7% del totale delle vendite, secondo il rapporto fornito da Ocse ““Il commercio di beni contraffatti e l’economia italiana: Tutelare la proprietà intellettuale dell’Italia”, del 2018.

Inoltre, durante la recente pandemia, l’aumento delle vendite online di vino pregiato sia al dettaglio sia all’asta e la mancanza di controlli ha aumentato il rischio di contraffazione

Quando colpite dalla contraffazione, le PMI hanno il 34% in più di probabilità di fallire rispetto alle grandi aziende.

La raccomandazione include una serie di iniziative strategiche volte a combattere la contraffazione e a rafforzare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Le azioni chiave proposte dalla Commissione si basano su quattro linee direttive:

  • Una cooperazione più efficace a livello europeo:
    • Tutte le parti interessate dovrebbero designare un punto di contatto unico per le questioni relative alla tutela della PI e utilizzare gli strumenti esistenti, come l’IP Enforcement Portal dell’EUIPO, per migliorare la collaborazione tra le parti interessate.
    • Si dovrebbero incoraggiare i firmatari del memorandum d’intesa sulla vendita di merci contraffatte su Internet (protocollo che si prefigge di definire un codice di prassi per la lotta contro la vendita di merci contraffatte online) a ottenere la qualifica di “segnalatore attendibile” ai sensi della legge sui servizi digitali, per garantire una maggiore priorità nella segnalazione di contenuti illegali.
    • Adattare le procedure per contrastare le nuove pratiche di contraffazione, affrontando questioni come i siti web speculari con ingiunzioni dinamiche e ottimizzando la condivisione delle informazioni nei procedimenti giudiziari.
    • Gli Stati membri dovrebbero potenziare ulteriormente le autorità di vigilanza del mercato per individuare e contrastare la contraffazione.

 

  • Rafforzamento delle misure a tutela dei diritti di proprietà intellettuale
    • Promuovere il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie in materia di PI e rivalutare le sanzioni per i reati gravi da parte degli stati membri
    • Conferire alle autorità di vigilanza del mercato il potere di individuare e combattere ulteriormente la contraffazione.
    • Sviluppare pratiche volte a rendere più efficiente, più veloce, più ecologico e meno costoso lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti contraffatti.

 

  • Potenziamento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale per il futuro
    • Aumentare l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, inclusa la blockchain e la tecnologia di riconoscimento dei contenuti per individuare la contraffazione. L’utilizzo della tecnologia della blockchain, ad esempio, potrebbe permette di tracciare ogni passaggio del ciclo di produzione del vino fornendo una sorta di carta d’identità digitale del prodotto.
    • Integrare i contenuti della PI nei programmi nazionali di formazione e istruzione.
    • Avviare un dialogo con le parti interessate sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nei mondi virtuali.

 

  • Incremento della consapevolezza sui diritti di proprietà intellettuale:
    • Gli Stati membri devono sensibilizzare il pubblico e gli imprenditori sulle norme sulla PI.
    • Gli Stati membri devono integrare l’istruzione sulle norme sulla PI nei curricula di formazione nazionali per polizia, dogane e pubblici ministeri.
    • Incoraggiare le imprese dell’UE a consultare le informazioni disponibili sullo stato della protezione e dell’applicazione della PI nei paesi non UE in cui intendono fare affari

La Commissione europea, con questa raccomandazione, presenta anche strumenti specifici rivolti alle PMI:

  • IP Scan Enforcement Voucher: Nell’ambito del Fondo per le PMI, su iniziativa dell’EUIPO, viene introdotto un nuovo servizio chiamato “IP Scan Enforcement Voucher”. Questo servizio rimborsa i costi sostenuti dalle PMI che richiedono una consulenza iniziale da parte di esperti su come far valere i loro diritti in caso di violazione della proprietà intellettuale (PI) o su come evitare di violare i diritti di PI di altre imprese.
  • Kit di strumenti per la prevenzione dei furti Informatici: La Commissione elaborerà un kit di strumenti per la prevenzione dei furti informatici, che fornirà materiale di sensibilizzazione e formazione. Questo kit aiuterà le PMI a prevenire o a reagire agli attacchi informatici, come la pirateria informatica, che potrebbero compromettere i loro segreti commerciali.
  • Lista di controllo sull’utilizzo dell’IA: La Commissione, in stretta collaborazione con l’industria e gli Stati membri, svilupperà una lista di controllo contenente orientamenti su come le PMI possono utilizzare l’intelligenza artificiale (IA) senza compromettere le loro attività immateriali. Questo strumento fornirà linee guida utili per l’adozione sicura e efficace dell’IA.

La Commissione si impegna anche a monitorare attentamente gli effetti e l’attuazione di questa raccomandazione insieme all’EUIPO ( l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) , entro tre anni dalla sua adozione. Questa valutazione includerà la considerazione di eventuali ulteriori misure a livello dell’UE, alla luce degli sviluppi tecnologici e dei risultati dello studio di applicazione in corso.

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato Aurora Visentin

Avvocato italiano in Francia specializzata in diritto del lavoro. Svolgo la mia attività a Parigi e a Milano. Attraverso il mio studio legale italo-francese assisto le società italiane che hanno interessi commerciali in Francia e le società Francesi che operano nel mercato italiano.

Avvocato Aurora Visentin