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Come si calcola il personale effettivo in Francia?

 

IL CONTEGGIO DEI DIPENDENTI per il calcolo del personale effettivo

Quando l’azienda o lo stabilimento raggiunge un certo numero di dipendenti (personale effettivo), alcuni obblighi specifici vengono imposti al datore di lavoro.

Ciò vale, ad esempio, per l’obbligo di organizzare le elezioni per la delegazione eletta del personale del CSE quando l’organico è di almeno 11 dipendenti o per l’obbligo di redigere un regolamento interno quando l’organico è di almeno 50 dipendenti.

Possono esserci anche obblighi finanziari, come, ad esempio, la determinazione dell’aliquota del contributo unico per la formazione personale e la formazione in alternanza o il calcolo di alcune riduzioni o esenzioni dai contributi previdenziali.

È quindi importante conoscere le regole precise per il conteggio dell’effettivo, dato che l’ambito, azienda o stabilimento, in cui viene valutato il numero dei dipendenti varia a seconda degli obblighi che gravano sul datore di lavoro.

Quali sono le regole per il calcolo del personale effettivo?

In linea di principio, il numero di dipendenti dell’azienda è determinato in base alle disposizioni del Codice del lavoro. Dal 1° gennaio 2020, tuttavia, per l’attuazione di un certo numero di disposizioni previste da questo codice, il conteggio del personale deve essere effettuato secondo le regole stabilite dagli articoli L. 130-1 e R. 130-1 del Codice della sicurezza sociale, che specificano anche le conseguenze del superamento di una soglia, in aumento o in diminuzione.

LE REGOLE DI CALCOLO DEL PERSONALE EFFETTIVO SECONDO IL CODICE DEL LAVORO

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice del lavoro francese che fanno riferimento a una soglia dell’organico, i dipendenti possono, a seconda della loro situazione, essere considerati per interno nell’organico dell’azienda, in base al periodo di presenza oppure in base al loro orario di lavoro.

I dipendenti a tempo pieno e indeterminato e i lavoratori a domicilio sono considerati per intero, mentre i dipendenti con contratto a tempo determinato, contratto di lavoro intermittente, lavoratori messi a disposizione da un’impresa esterna presenti nei locali dell’azienda utilizzatrice da almeno 1 anno e i dipendenti a tempo determinato sono considerati nell’organico in proporzione al tempo di presenza negli ultimi 12 mesi.

I dipendenti a tempo parziale, indipendentemente dalla natura del loro contratto di lavoro, sono presi in considerazione dividendo la somma totale delle ore registrate nei loro contratti di lavoro per l’orario di lavoro legale o convenzionale.

Infine, alcuni dipendenti, come quelli con contratto di apprendistato o di professionalizzazione, non vengono conteggiati nel calcolo della forza lavoro tranne che per alcune disposizioni di legge, come quelle relative al CSE.

personale effettivo

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LE REGOLE DI CALCOLO DEL PERSONALE EFFETTIVO SECONDO IL CODICE DI SICUREZZA SOCIALE

Dal 1° gennaio 2020, le regole per il calcolo del personale effettivo delle aziende e le conseguenze del superamento di una soglia sono state stabilite dagli articoli L. 130-1 e R. 130-1 del Codice della Sicurezza Sociale.

L’obiettivo è quello di semplificare gli obblighi delle aziende consentendo il calcolo della forza lavoro a partire dai dati forniti dai datori di lavoro nella Dichiarazione Sociale Nominativa (DSN), obbligatoria dal 1° gennaio 2017 per tutte le aziende.

L’articolo L. 130-1 specifica anche le conseguenze del superamento di una soglia di organico, sia in aumento che in diminuzione.

Queste regole si applicano per l’attuazione di alcune disposizioni del Codice del Lavoro legate a una soglia di personale effettivo, come la designazione di un referente nella lotta contro le molestie sessuali e i comportamenti sessisti, l’attuazione di piani di partecipazione agli utili e di risparmio dei dipendenti, l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, la partecipazione dei datori di lavoro allo sviluppo della formazione professionale continua, l’assegnazione di aiuti una tantum agli apprendisti, e altre situazioni specifiche.

In base al Codice di Sicurezza Sociale, la valutazione del personale effettivo di un datore di lavoro dipende dalla media del numero di dipendenti impiegati in ogni mese dell’anno solare precedente.

Si arrotonda il numero di dipendenti al centesimo senza considerare la frazione oltre la seconda cifra decimale. Nel calcolo del numero di dipendenti, si considerano tutti gli stabilimenti dell’azienda.

Sono esclusi dal conteggio i dipendenti a tempo determinato quando sostituiscono un dipendente assente o il cui contratto di lavoro è sospeso e i dipendenti messi a disposizione da un’azienda esterna. Altri casi particolari in cui i dipendenti non vengono presi in considerazione per il calcolo dell’organico sono i volontari del servizio civile, gli apprendisti, i titolari di un contratto unico di inserimento e di un contratto di professionalizzazione.

Per quanto riguarda i dipendenti a tempo parziale, questi vengono presi in considerazione dividendo la somma totale delle ore registrate nel loro contratto di lavoro per l’orario di lavoro legale o concordato. Se un dipendente viene assunto o esce dall’azienda nel corso del mese, viene considerato nell’organico proporzionalmente al numero di giorni in cui è stato impiegato.

Inoltre, l’aumento del numero di dipendenti di un’azienda è preso in considerazione solo quando la soglia viene raggiunta o superata per cinque anni civili consecutivi. Tale modo di calcolo, cosiddetto meccanismo di neutralizzazione temporanea degli effetti della soglia, non si applica alle società che fin dalla loro costituzione hanno un personale effettivo superiore alla soglia stabilita o in particolari casi stabiliti dalla legge.

Se una soglia di personale effettivo viene superata al ribasso in un anno solare, il datore di lavoro non è più soggetto all’obbligo legato a tale soglia. Se la soglia viene successivamente superata al rialzo, il datore di lavoro beneficerà nuovamente della misura di neutralizzazione dell’effetto soglia per cinque anni.

 

 

 

 

 

Avvocato Aurora Visentin

Avvocato italiano in Francia specializzata in diritto del lavoro. Svolgo la mia attività a Parigi e a Milano. Attraverso il mio studio legale italo-francese assisto le società italiane che hanno interessi commerciali in Francia e le società Francesi che operano nel mercato italiano.

Avvocato Aurora Visentin